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In breve: In Svizzera i guadagni di corso su titoli detenuti a titolo privato sono esenti da imposta – a livello federale e cantonale, senza durata minima di detenzione (art. 16 cpv. 3 LIFD). Ciò che viene tassato sono i dividendi e gli interessi: si sommano agli altri redditi e sono tassati all'aliquota progressiva ordinaria (federale + cantonale + comunale). Sui dividendi e interessi di fonte svizzera la Confederazione preleva un'imposta preventiva del 35%; come residente ti viene interamente computata o rimborsata se dichiari tutto correttamente. Per gli ETF conta solo la componente di reddito (dividendi/interessi) – ad accumulazione o a distribuzione non fa differenza ai fini dell'imposta sul reddito.

Plusvalenze e tassazione degli investimenti in Svizzera (2026)

La Svizzera ha una particolarità che sorprende molti investitori: i guadagni di corso su titoli privati sono esenti da imposta. In compenso, dividendi e interessi vengono tassati come reddito ordinario, con un'aliquota progressiva che varia molto da cantone a cantone. In questa lezione percorriamo con calma le regole per l'anno fiscale 2026, compresi gli ETF, l'imposta preventiva e il pilastro 3a. Si tratta di educazione finanziaria generale, non di consulenza fiscale, e le regole possono cambiare.

  • Verifica di investire a titolo privato e di non essere considerato commerciante professionale di titoli – così i tuoi guadagni di corso sono esenti.
  • Iscrivi ogni titolo nell'elenco dei titoli della dichiarazione per recuperare l'imposta preventiva del 35%.
  • Consulta il reddito imponibile per quota dei tuoi ETF sul portale ICTax (ictax.admin.ch).
  • Usa il pilastro 3a per schermare redditi e sostanza, ed esamina il modulo DA-1 per le imposte estere alla fonte.

Cosa conta

Tre livelli d'imposta, un principio centrale. La Svizzera tassa le persone fisiche a livello federale (imposta federale diretta), cantonale e comunale. Le aliquote sono progressive e differiscono molto a seconda del domicilio. Non esiste alcuna imposta forfettaria separata sui redditi da investimento: dividendi e interessi si sommano agli altri redditi e sono tassati alla tua aliquota marginale personale. Plusvalenze: la caratteristica distintiva. I guadagni realizzati sulla sostanza mobiliare privata – azioni, ETF, obbligazioni e perfino criptovalute – sono esenti per i privati (art. 16 cpv. 3 LIFD), a livello federale e cantonale, senza durata di detenzione richiesta. Perdi questo vantaggio solo se vieni riqualificato come commerciante professionale di titoli. L'AFC lo valuta secondo la circolare n. 36. Se soddisfi tutti e cinque i criteri di sicurezza sei definitivamente un investitore privato: la durata di detenzione media (ponderata) dei tuoi titoli è di almeno 6 mesi; volume delle transazioni non oltre 5x il valore del portafoglio a inizio anno; plusvalenze inferiori al 50% del reddito netto; nessun acquisto finanziato a debito; derivati usati solo per coprire il portafoglio. Dividendi e interessi. Entrambi sono redditi imponibili all'aliquota ordinaria. Sulle fonti svizzere la Confederazione preleva il 35% di imposta preventiva alla fonte – ma per i residenti non è un'imposta definitiva: è interamente recuperabile su corretta dichiarazione nell'elenco dei titoli. Una tassazione parziale (solo il 70% imponibile a livello federale) esiste unicamente per le partecipazioni qualificate di almeno il 10% – praticamente irrilevante per un portafoglio diversificato ordinario. Ciò che non esiste. Nessuna franchigia generale sui redditi da investimento, né un involucro di tipo ISA o PEA. Il principale involucro fiscalmente agevolato è il pilastro 3a: i versamenti sono deducibili, e redditi e averi al suo interno sono esenti dall'imposta sul reddito e sulla sostanza. A ciò si aggiunge l'imposta sulla sostanza, che colpisce titoli, fondi e cripto al valore di mercato al 31 dicembre.

EsempioEsempio: detieni azioni svizzere che nel 2026 distribuiscono un dividendo di CHF 2'000. La società trattiene il 35% di imposta preventiva – CHF 700 – e ti versa CHF 1'300. Nella dichiarazione iscrivi l'intero importo di CHF 2'000 nell'elenco dei titoli. I CHF 700 vengono poi interamente computati sul tuo conteggio d'imposta o rimborsati. Il dividendo è tassato alla tua aliquota progressiva ordinaria. Se in seguito rivendi le stesse azioni con un guadagno di corso di CHF 10'000, non devi nulla su di esso – le plusvalenze sulla sostanza privata sono esenti.
Pianifica redditi e reinvestimento sul lungo periodo: un calcolatore di interesse composto mostra quanto si accumula in più negli anni dentro un involucro fiscalmente efficiente come il pilastro 3a.

In profondità

ETF e fondi: conta solo il reddito

I fondi sono in linea di principio trasparenti per il reddito: sei tassato sulla componente di reddito del fondo (dividendi e interessi), indipendentemente dal fatto che distribuisca o accumuli. Le plusvalenze realizzate all'interno del fondo restano esenti per te – ma solo se esposte separatamente dal reddito (cedola distinta). È proprio per questo che la classificazione ICTax è importante: se un fondo non separa in modo pulito plusvalenza e reddito, rischi che l'intera distribuzione sia tassata come reddito. Una regola speciale vale per i fondi immobiliari svizzeri a detenzione diretta: sono tassati a livello di fondo, e il relativo reddito è esente a livello dell'investitore per evitare una doppia imposizione.

Imposta estera alla fonte e modulo DA-1

I dividendi esteri – dentro o fuori dai fondi – subiscono spesso un'imposta estera alla fonte. La Svizzera offre sgravio in due modi: il recupero della parte recuperabile nello Stato di fonte tramite la convenzione, e il computo globale d'imposta per il residuo non recuperabile mediante il modulo DA-1 allegato alla dichiarazione cantonale. In pratica: l'imposta estera non recuperabile deve totalizzare almeno CHF 100, la richiesta è valida fino a tre anni, e il computo è limitato all'imposta svizzera attribuibile a quel reddito. Da notare: l'imposta alla fonte subita all'interno di un fondo estero ad accumulazione di norma non può essere recuperata dal privato.

Imposta sulla sostanza e tassa di bollo

Titoli, fondi e cripto fanno parte della tua sostanza netta imponibile, valutata al valore di mercato al 31 dicembre (secondo il listino corsi ufficiale / ICTax). L'imposta sulla sostanza è cantonale e comunale e si situa grosso modo tra lo 0,1% e l'1%, con franchigie spesso intorno a CHF 100'000 per adulto (a seconda del cantone). Negoziare tramite un commerciante svizzero di valori mobiliari fa inoltre scattare la tassa di negoziazione: 0,15% sui titoli svizzeri e 0,30% su quelli esteri. È un'imposta sulle transazioni, non sul reddito – passare da un broker estero la evita di norma. Tieni presente che queste cifre sono federali o tipiche; aliquote e franchigie cantonali cambiano ogni anno, quindi verifica il tuo cantone.

Lista di controllo

  • Tutti i titoli e i redditi sono iscritti nell'elenco dei titoli per recuperare il 35%?
  • Soddisfo i cinque criteri di sicurezza della circolare 36 (es. 6 mesi di detenzione)?
  • Ho verificato il reddito imponibile dei miei ETF in ICTax – reddito separato dalla plusvalenza?
  • Per imposte estere alla fonte di almeno CHF 100, vale la pena presentare il modulo DA-1?

Falsi miti diffusi

Mito: In Svizzera i guadagni su azioni ed ETF sono sempre completamente esenti.

Realtà: Per gli investitori privati sì – ma se vieni qualificato come commerciante professionale di titoli, i guadagni sono tassati come reddito e soggetti in più ai contributi AVS.

Mito: Gli ETF ad accumulazione evitano le tasse perché non versano nulla.

Realtà: No. Il reddito accumulato è tassato ogni anno come se fosse stato distribuito. Trovi l'importo per quota nel listino corsi dell'AFC tramite ICTax.

Fonti

Domande frequenti

Devo pagare imposte sui guadagni dalla vendita di azioni o ETF?

Come investitore privato no: le plusvalenze realizzate sulla sostanza mobiliare privata sono esenti, senza durata minima di detenzione. L'unica eccezione è se il fisco ti qualifica come commerciante professionale di titoli – allora i guadagni sono tassati come reddito e soggetti ai contributi AVS.

Come recupero l'imposta preventiva del 35%?

Dichiarando i titoli e i relativi redditi nell'elenco dei titoli della dichiarazione. Il 35% viene poi computato sul tuo conteggio d'imposta o rimborsato. Senza dichiarazione l'importo va perduto – è proprio lo scopo dell'imposta: incentivare una dichiarazione onesta.

Gli ETF ad accumulazione sono tassati diversamente da quelli a distribuzione?

Non ai fini dell'imposta sul reddito. Per i fondi ad accumulazione il reddito reinvestito è tassato ogni anno come se fosse stato versato – una forma di tassazione figurativa. L'importo rilevante per quota è pubblicato ogni anno dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel listino corsi tramite ICTax.

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